Separazione:
L’avvio di una pratica di separazione coniugale è sempre un momento delicato nella vita di una coppia che sarà chiamata ad affrontare le questioni patrimoniali inerenti all’assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e l’eventuale divisione dei beni comuni. Inoltre, se vi sono figli minori o economicamente non autosufficienti, andrà regolamentata la collocazione, l’assegno di contributo al mantenimento ed il regime delle visite.
Il nostro Studio Legale è preparato per supportare la coppia e seguirla costantemente nella gestione della separazione, passo dopo passo, fornendo una consulenza legale caratterizzata da esperienza, professionalità ed empatia.
Divorzio:
Il divorzio segna la definitiva cessazione del vincolo coniugale.
In Italia non si può divorziare direttamente, senza cioè avere prima chiesto e ottenuto la separazione personale.
La separazione, pertanto, è un presupposto necessario per lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Inoltre, tra separazione e divorzio deve intercorrere un periodo di tempo minimo.
Questo periodo è stato ridotto in modo significativo da sei mesi o un anno.
Questo periodo è stato ridotto in modo significativo con la recente riforma legislativa L. n. 55 del 06/05/2015 che ha ridotto il termine a sei mesi o un anno (c.d. divorzio breve), che decorrono dalla prima comparizione dei coniugi avanti al Presidente.
Nel caso in cui la separazione sia avvenuta consensualmente (ovvero se i coniugi hanno raggiunto un accordo che è stato omologato dal Tribunale) il termine è di sei mesi; nel caso, invece, di separazione giudiziale (cioè se i coniugi non hanno trovato un accordo e il processo si è svolto interamente), il termine è di un anno.
Poiché è fondamentale avere, da subito, un’idea chiara sulla via da intraprendere – consensuale o giudiziale - lo Studio Legale Soloni offre il supporto e l’assistenza idonea per arrivare in tempi brevi alla soluzione più adatta alle esigenze peculiari dell’assistito.
Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio:
Un percorso più semplice e sicuramente più veloce di quello precedentemente descritto, anche perché si svolge fuori dal Tribunale, è il ricorso all’Istituto della negoziazione assistita, che consente di abbreviare il più possibile la parentesi temporale tra la separazione e il divorzio.
L’intero Iter si conclude in pochissimi mesi, nell’arco dei quali gli avvocati di ciascuno dei coniugi, curano ed organizzano gli incontri assieme ai propri assistiti e la stesura finale dell’accordo di separazione.
Per la sua validità l’accordo dovrà essere sottoscritto da entrambi i coniugi, vagliato dal Pubblico Ministero e quindi trasmesso all’ufficiale dello stato civile.
Quali sono i vantaggi di questo percorso? Tempi ridotti e benefici fiscali.
Unioni Civili e Famiglie di fatto:
La legge n. 76/2016, nota come legge Cirinnà ha riformato il diritto di famiglia introducendo la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.
Si parla di unione civile quando due persone, necessariamente maggiorenni e dello stesso sesso, che hanno reso apposita dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile, in presenza di due testimoni.
Si assiste, quindi, ad una sostanziale equiparazione al matrimonio.
Si parla di convivenza di fatto quando due persone maggiorenni, indifferentemente eterosessuali od omosessuali, sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
Una coppia per essere riconosciuta come coppia di fatto deve quindi iscriversi come tale all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
I conviventi possono poi stipulare un contratto di convivenza formale e scritto. Questo contratto ha natura solamente economica e disciplina esclusivamente i rapporti patrimoniali tra i due conviventi. Ecco perché è bene rivolgersi ad un avvocato che possa fornire una consulenza seria orientata a raggiungere il tuo interesse.
Amministrazione di sostegno – tutele e curatele:
Lo Studio Legale dell’Avvocato Roberta Soloni è in grado di offrire, grazie all’esperienza maturata e consolidata nel tempo, un’ampia consulenza ed assistenza in tutte le fasi che precedono e seguono la nomina dell’Amministrazione di sostegno o del tutore /curatore, Istituti predisposti per la tutela ed assistenza di persone fragili.
I nostri punti di forza, che ci distinguono in questo ambito, sono una grande sensibilità ed alla nostra particolare propensione all’ascolto delle persone che si rivolgono a noi.
Ma cos’è l’Amministrazione di sostegno?
Introdotto dalla L. 6/2004 l’Istituto dell’Amministrazione di sostegno mira “a tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana“ – art. 1 cit. Legge - mediante un sostegno disposto temporaneamente o permanentemente, a seconda della gravità dell’infermità o della menomazione fisica o psichica della persona.
La novità introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha affiancato le misure già l’amministrazione di sostegno è uno strumento meno rigido e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.
E’ fatta salva, infatti, la capacità residua del soggetto che viene però affiancato nell’espletamento di determinate azioni – specificatamente indicate dal Giudice Tutelare nel Decreto di nomina - da un Amministratore di sostegno.
Per poter ricorrere a tale istituto il beneficiario deve avere una menomazione fisica o psichica ed essere incapace, per effetto della menomazione, di provvedere ai propri interessi.
Esemplificando, chi sono quindi le persone che potrebbero ricorrere a tale Istituto? Sono innanzitutto le persone che sono affette da infermità mentali e menomazioni psichiche dovute ad esempio a patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze senili, ma anche abuso di sostanze stupefacenti e alcoldipendenza; prodigalità, ludopatia. Oppure le persone affetta da infermità fisiche: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.
Lo Studio Legale Soloni provvederà alla redazione del ricorso per la nomina delle figure dell’Amministratore di sostegno, Tutore e Curatore, Assistendo il Cliente fino alla nomina, al giuramento e, se necessario, fornendo consulenza ed assistenza per la redazione delle istanze e rendiconti afferenti la funzione.